Agevolazioni fiscali pacchetto sicurezza

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Le agevolazioni fiscali pacchetto sicurezza si tratta di un credito d’imposta per le famiglie che nelle proprie abitazioni istallano telecamere o sottoscrivono contratti con aziende esperte in impianti di sicurezza.
Il bonus Sistema di Sicurezza 2016 è un’agevolazione prevista da uno degli emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 che il Governo ha presentato e depositato al fine di favorire la sicurezza dei cittadini e prevenire attività criminali.
Tale bonus contenuto nel “pacchetto sicurezza” da 2,6 milioni di euro consiste nel riconoscimento alle sole persone fisiche per cui non imprese, società, artigiani o commercianti, di un credito d’imposta con un limite massimo di 15 milioni di euro, pertanto fino ad esaurimento risorse, per le spese effettuate dai cittadini per acquistare sistemi di videosorveglianza digitale, allarmi e antifurti per la prevenzione contro possibili atti criminosi.

Fino al 2015, le famiglie che desideravano installare videocamere di sicurezza potevano accedere solo alla detrazione fiscale del 50% con il bonus ristrutturazioni edili, ossia, la detrazione che spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per aumentare la protezione e la sicurezza della propria abitazione attraverso l’istallazione di un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza.

A PARTIRE DALL’ANNO 2016, invece, per i cittadini privati senza partita IVA, che intendono istallare impianti di allarme, antifurto e videosorveglianza, spetta anche il Bonus Sistema di Sicurezza 2016, ovvero, un credito di imposta a favore di chi sostiene questa tipologia di spesa.

Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Attenzione: con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) è stata prorogate fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

  • per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.

In questo caso la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.

I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (in attesa di provvedimento).

Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.

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